Capo V
Art. 23
Carico e scarico dei beni mobili
In vigore dal 1 gen 2026
1. I beni mobili dello Stato sono inventariati sulla base dei buoni di carico emessi dal consegnatario.
2. Per esigenze particolari e contingenti, i materiali possono non essere introdotti in magazzino, ma lasciati in temporanea custodia a terzi. In tal caso i materiali sono ugualmente assunti in carico dal competente consegnatario, che vigila sulla custodia, buona conservazione nonché pronta disponibilità dei materiali stessi.
3. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili dichiarati fuori uso per vetustà ed usura, per perdita, avarie, cali, cessione o altri motivi, salvo quanto previsto dall', è disposta con determinazione del dirigente, anche su richiesta del consegnatario contenente l'elencazione del materiale, sentito l'organo tecnico di accertamento nominato dal comandante del reparto amministrativo.
4. L'attività dell'organo tecnico è documentata con apposito verbale da sottoporre all'approvazione del dirigente.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 costituisce documento giustificativo dei movimenti contabili per l'emissione del buono di scarico dei materiali e del buono di carico di quelli eventualmente recuperati.
6. Il materiale che risulta di valore commerciale nullo o irrilevante è considerato rifiuto da smaltire secondo le norme vigenti in materia di tutela ambientale.
7. Il dirigente vigila sull'aggiornamento delle scritture patrimoniali tenute e alimentate dagli agenti contabili designati come previsto dall'.
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