Capo V

Art. 27

Amministrazione dei cani

In vigore dal 1 gen 2026
1. I reparti amministrativi gestiscono i cani assunti in carico per le procedure relative: a) all'amministrazione, concernenti la presa in carico, il passaggio di carico e di scarico amministrativo dei cani e la gestione delle risorse finanziarie assegnate; b) al mantenimento, con riferimento alle convenzioni per l'assistenza medico veterinaria ordinaria, alle spese per l'assistenza medico veterinaria straordinaria, all'alimentazione speciale diversa da quella di mantenimento, all'equipaggiamento, al materiale addestrativo, al materiale sanitario e ai farmaci, alla manutenzione e alla gestione dei ricoveri; c) alla custodia e all'aggiornamento dei fogli matricolari relativamente alle vicende sanitarie, all'impiego e alle variazioni matricolari, alle variazioni di reparto, al cambio di conduttore e ai risultati di servizio. 2. In apposito ruolo sono tenute in evidenza la dotazione organica dei cani amministrati e le relative variazioni. 3. Per l'acquisto dei cani, effettuato con le procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici, è nominata una commissione composta da tre ufficiali, dei quali almeno uno appartenente al comparto sanitario, specialità veterinaria di cui all', comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. 4. Gli adempimenti contabili conseguenti alla morte, riforma, soppressione e dichiarazione di fuori servizio dei cani sono disciplinati con le modalità stabilite dal presente capo. Ai reparti amministrativi compete la gestione dei fondi da erogare, ai sensi dell', comma 31-quater, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
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Amministrazione dei cani (Art. 27 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza.) — Testo vigente | Portale Normativo