Capo VII
Art. 31
Norme generali e di rinvio
In vigore dal 1 gen 2026
1. Nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, il Corpo opera nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali che disciplinano la materia.
2. Alle procedure di scelta del contraente e di esecuzione dei contratti provvedono le stazioni appaltanti del Corpo, nel rispetto del grado di qualificazione conseguito.
3. Nel caso di permuta, ai sensi dell'articolo 2133 del decreto legislativo n. 66 del 2010, il valore dei materiali è portato a scomputo del prezzo del bene o del servizio da acquisire.
4. Il Comandante generale, sulla base dei poteri di impegno dei fondi per la realizzazione dei programmi di spesa, inerenti alle risorse finanziarie assegnate al Corpo e all'acquisizione delle entrate:
a) attribuisce, tenendo conto dei profili tecnici e professionali rapportati al settore, alla natura e all'oggetto delle attività, specifiche competenze e correlate responsabilità alle articolazioni del Comando generale e all'organizzazione periferica in materia di pianificazione e programmazione finanziaria, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
b) disciplina l'espletamento dell'attività negoziale, in ragione dei seguenti criteri:
1) distinzione tra funzioni decisionali di indirizzo e controllo e amministrative di attuazione delle decisioni assunte e di gestione delle relative risorse;
2) semplificazione e standardizzazione delle procedure negoziali;
3) natura e importo dell'atto negoziale.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2025-10-17;188#art-31