Capo VI

Art. 29

Adempimenti in caso di morte o scomparsa del militare

In vigore dal 1 gen 2026
1. In caso di morte o di scomparsa di un militare, il reparto amministrativo accerta, a mezzo di apposita commissione, gli oggetti e i valori di proprietà del defunto o dello scomparso lasciati nei locali dell'amministrazione. Il reparto amministrativo procede al riconoscimento degli eredi, secondo le norme del codice civile e rimette loro gli oggetti e i valori. Per i ratei degli assegni e delle indennità maturati, si applicano le norme dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e dell' del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423. 2. Trascorsi sei mesi dalla data della morte o della scomparsa legalmente accertata del militare, se gli eredi sono rimasti ignoti o incerti o non hanno prodotto i documenti prescritti per provare la loro qualità, il reparto amministrativo richiede al tribunale, territorialmente competente, l'autorizzazione a vendere i valori di proprietà del defunto o scomparso, con le modalità e le cautele che il tribunale medesimo ritiene di fissare. La somma ricavata è versata su libretti postali di risparmio ed è conteggiata a credito della successione.
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Adempimenti in caso di morte o scomparsa del militare (Art. 29 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza.) — Testo vigente | Portale Normativo