Capo V
Art. 26
Cessione e prestito di materiali
In vigore dal 1 gen 2026
1. Il dirigente dispone, con provvedimento motivato e, se necessario, previa autorizzazione del Comando generale, l'alienazione a titolo oneroso dei beni del Corpo, non preventivamente dichiarati fuori uso, in favore di:
a) personale della Guardia di finanza;
b) altre pubbliche amministrazioni, autorità estere o privati, per ragioni urgenti di interesse pubblico o di natura militare, per operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità, per ragioni di politica internazionale ovvero per altre motivate esigenze. Lo scarico contabile dei materiali avviene immediatamente, indipendentemente dal pagamento.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), fatta eccezione per le cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 2132 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, può essere autorizzata la cessione gratuita dei beni del Corpo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il prestito di materiali ad altre amministrazioni dello Stato, autorità estere o privati è stabilito con determinazione del Comandante generale che fissa le modalità, la durata e l'importo.
4. Gli importi riscossi in corrispondenza delle cessioni e del prestito costituiscono proventi riassegnabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2025-10-17;188#art-26