Capo VI
Art. 30
Pendenze
In vigore dal 1 gen 2026
1. I debiti lasciati nei confronti del Corpo dai militari deceduti in servizio o collocati in congedo sono estinti con le competenze dell'ultimo mese di servizio. Per l'eventuale parte residua, il competente Reparto amministrativo informa i pertinenti enti previdenziali e assistenziali per la conseguente ritenuta sulla pensione definitiva e, nei casi previsti, sulle altre indennità spettanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2025-10-17;188#art-30