Capo VII

Art. 32

Capitolati d'oneri

In vigore dal 1 gen 2026
1. Il Corpo predispone propri capitolati d'oneri, generali o speciali, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di Stato, ovvero può avvalersi dei capitolati d'oneri, generali o speciali, in vigore presso altre Forze armate. 2. I capitolati d'oneri, che fanno parte integrante dei contratti, possono non essere allegati ai contratti medesimi, purchè di essi se ne dichiari la conoscenza nel testo contrattuale. 3. Ove non esistono capitolati d'oneri speciali, le condizioni sono contenute nei relativi contratti. 4. Le specifiche tecniche per ogni singolo bene o servizio sono indicate nel contratto o nella documentazione tecnica ad esso allegata. Tali specificazioni possono però essere omesse, in tutto o in parte, quando nel contratto stesso è stabilito che l'accettazione della provvista debba avvenire in base al campione approvato dal Corpo. 5. Nei capitolati d'oneri o, in mancanza, nei contratti può essere prevista, a norma del libro IV, titolo VIII, capo I, del codice di procedura civile, la clausola compromissoria per la soluzione delle eventuali controversie non risolte in via amministrativa.
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