Capo VIII
Art. 37
Operazioni di cassa
In vigore dal 1 gen 2026
1. La custodia del denaro contante avviene presso la cassa del reparto amministrativo.
2. Gli ordini di riscossione e di pagamento, corredati dei documenti che danno luogo alle operazioni di cassa e vistati per accertata regolarità contabile, devono contenere l'esatta indicazione del debitore o del creditore, la causale, l'importo dell'operazione e il conto di imputazione nonché ogni altro elemento inerente all'operazione stessa.
3. Gli ordini di pagamento e di riscossione sono registrati, in conformità alle disposizioni recate dal codice dell'amministrazione digitale, sul giornale di cassa.
Storico versioni
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