Capo VIII

Art. 37

Operazioni di cassa

In vigore dal 1 gen 2026
1. La custodia del denaro contante avviene presso la cassa del reparto amministrativo. 2. Gli ordini di riscossione e di pagamento, corredati dei documenti che danno luogo alle operazioni di cassa e vistati per accertata regolarità contabile, devono contenere l'esatta indicazione del debitore o del creditore, la causale, l'importo dell'operazione e il conto di imputazione nonché ogni altro elemento inerente all'operazione stessa. 3. Gli ordini di pagamento e di riscossione sono registrati, in conformità alle disposizioni recate dal codice dell'amministrazione digitale, sul giornale di cassa.
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Operazioni di cassa (Art. 37 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza.) — Testo vigente | Portale Normativo