Capo VIII

Art. 40

Imputazione delle spese a fondo scorta

In vigore dal 1 gen 2026
1. Al fine di assicurare la continuità nella gestione amministrativa e contabile, i reparti amministrativi del Corpo possono ricorrere, per sopperire alle momentanee deficienze di cassa e fare fronte alle speciali esigenze previste dal comma 3, al fondo scorta iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, la dotazione del fondo scorta è ripartita tra i reparti amministrativi con determinazione del Comandante generale e accreditata, mediante ordinativi primari di spesa emessi dal dirigente competente, direttamente sul conto corrente di ciascun reparto amministrativo. 3. Per speciali esigenze si intendono le situazioni in cui il Corpo: a) sostiene spese per lo svolgimento di attività in favore di altre amministrazioni o effettua pagamenti per conto di altri soggetti, che verranno successivamente rimborsati; b) concede anticipi al personale, nei casi previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia, o i fondi permanenti di cui all' del presente decreto. 4. L'anticipazione di risorse finanziarie a carico del fondo scorta, autorizzata dal comandante del reparto amministrativo, può avvenire solo previo accertamento della relativa legittimazione e delle modalità di copertura finanziaria per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio della partita che sarà effettuato, esclusivamente, con le disponibilità di bilancio dello stesso esercizio di pagamento. 5. Non possono essere oggetto di anticipazione a valere sul fondo scorta, le spese, di natura ricorrente e continuativa, relative alle retribuzioni al personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria, all'acquisizione di beni immobili e al pagamento di rate di mutuo o di fitti passivi. 6. I reparti amministrativi del Corpo, previa autorizzazione del Comando generale, possono utilizzare la dotazione del fondo scorta per concedere prestiti ad altro reparto amministrativo, per esigenze di cassa urgenti e indilazionabili, con l'obbligo da parte del reparto beneficiario di immediata restituzione alla prima somministrazione utile di nuove disponibilità finanziarie. 7. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le somme anticipate dal fondo scorta, salvo l'adeguamento dello stanziamento, permangono nella disponibilità dei reparti amministrativi, che non procedono al versamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato. In tale circostanza, nel corso del successivo esercizio finanziario, l'importo corrispondente alle risorse mantenute nella disponibilità dei reparti amministrativi è versato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato dall'unità elementare di bilancio relativa al fondo scorta. 8. La sistemazione contabile dell'anticipazione avviene a valere sulle dotazioni delle pertinenti unità elementari del bilancio dello Stato. Se l'anticipazione riguarda risorse di provenienza comunitaria, è consentito il reintegro delle disponibilità del fondo scorta mediante versamento diretto sul conto corrente delle predette somme.
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