Capo IX

Art. 44

Servizio di vettovagliamento

In vigore dal 1 gen 2026
1. Il servizio vettovagliamento del Corpo, concernente il confezionamento e la distribuzione dei pasti, è classificato in: a) mense obbligatorie di servizio; b) mense non obbligatorie di servizio. 2. Il valore economico del pasto, erogato dalle mense obbligatorie di servizio ovvero con operatore convenzionato, non può essere corrisposto, in tutto o in parte, ai militari aventi diritto. 3. Il servizio di vettovagliamento di cui al comma 1, lettera b), ha la finalità di consentire al personale del Corpo, anche al di fuori dell'attività lavorativa, di fruire del servizio di ristorazione, previo pagamento di un corrispettivo. 4. Le modalità di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore del personale del Corpo nonché il controvalore in denaro delle voci costituenti il relativo trattamento alimentare e la composizione dei generi di conforto sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 5. Al servizio di mensa del Corpo della Guardia di finanza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni, anche in tema di rendicontazione, contenute nella sezione II del capo V del titolo I del libro terzo del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
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