Capo X

Art. 47

Manutenzione e costruzione degli immobili

In vigore dal 1 gen 2026
1. Sono di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero dell'Agenzia del demanio le nuove costruzioni e i lavori di ampliamento e di grande trasformazione degli immobili demaniali. 2. Fermo restando quanto previsto dall' del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla manutenzione degli immobili demaniali nonché di quelli privati in locazione, anche finanziaria, in uso al Corpo e per i quali lo stesso abbia assunto l'obbligo della manutenzione, provvedono i reparti amministrativi con i fondi loro assegnati annualmente.
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Manutenzione e costruzione degli immobili (Art. 47 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza.) — Testo vigente | Portale Normativo