Capo XI

Art. 51

Scarico contabile

In vigore dal 1 gen 2026
1. Il dirigente, al termine delle procedure di cui all', emette decreto di scarico, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, se riconosce dimostrato il caso fortuito o la causa di forza maggiore. 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il dirigente determina, sempre a mezzo di decreto, l'addebito ai responsabili e lo scarico contabile del materiale.
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