Capo XI
Art. 52
Recupero dei pagamenti indebiti
In vigore dal 1 gen 2026
1. Quando il danno all'erario derivi da pagamenti indebitamente effettuati, le somme relative sono recuperate, in primo luogo, a carico di chi le ha percepite. Se si tratta di militari del Corpo, il recupero dell'indebito può essere effettuato mediante trattenuta sulle competenze, nei limiti e con le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.
2. Tale procedimento non sospende, tuttavia, lo svolgimento degli atti intesi ad accertare e contestare le eventuali responsabilità dell'indebito pagamento.
3. Ove il recupero di cui al comma 1 non può comunque essere effettuato, i responsabili di pagamenti indebitamente eseguiti risarciscono il danno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2025-10-17;188#art-52