Capo XI

Art. 50

Responsabilità del comandante del reparto amministrativo

In vigore dal 1 gen 2026
1. Nel caso in cui la responsabilità possa estendersi al comandante del reparto amministrativo, questi informa immediatamente sia il Comando generale sia il Comando sovraordinato. 2. Il Comandante generale, o il dirigente da questi delegato, sulla base della comunicazione di cui al comma 1 o d'iniziativa, quando altrimenti gli consti del danno avvenuto, nomina la commissione prevista dall', comma 2. 3. Nel caso in cui la commissione accerti la responsabilità del comandante del reparto amministrativo, il suo diretto superiore inoltra denuncia al competente procuratore regionale della Corte dei conti costituendo in mora i presunti responsabili. 4. Alla nomina della commissione provvede il Ministro dell'economia e delle finanze quando la responsabilità possa estendersi al Comandante generale.
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