Capo VIII

Art. 43

Proventi

In vigore dal 1 gen 2026
1. I reparti amministrativi non possono avvalersi di entrate di qualsiasi genere e provenienza per accrescere le proprie dotazioni di bilancio. 2. Le somme riscosse e quelle ritenute sui pagamenti sono versate presso la tesoreria dello Stato, con imputazione ad apposita unità elementare di entrata del bilancio dello Stato, se non sono dovute a terzi e non costituiscono reintegrazione totale o parziale di spese anticipate dal Corpo. 3. I reparti amministrativi: a) versano i proventi in tesoreria non oltre il decimo giorno del mese successivo alla riscossione; b) registrano le somme riscosse, distinte per tipologia, e quelle successivamente versate in tesoreria. 4. Le quietanze che attestano il versamento dei proventi in tesoreria sono allegate all'ordine di pagamento. 5. I proventi riassegnabili sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Corpo. 6. La rendicontazione dei proventi avviene secondo le indicazioni di cui all', commi 3 e 4.
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Proventi (Art. 43 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza.) — Testo vigente | Portale Normativo