Art. 42 · Utilizzo dei conti particolari
Capo VIII

Art. 42

42 / 54

Utilizzo dei conti particolari

In vigore dal 1 gen 2026
1. I conti particolari sono utilizzati per l'imputazione temporanea delle seguenti operazioni di entrata e di uscita: a) somme versate al Corpo da altre pubbliche amministrazioni, anche estere, da personale del Corpo o da privati, successivamente inviate ad altri organismi o a terzi creditori, preventivamente individuati, salvo che costituiscano proventi ai sensi dell'; b) somme ricevute in prestito, ai sensi dell', comma 6, e pagamenti con le stesse effettuati; c) somme riscosse mediante il buono di prelevamento in contanti di cui all', comma 2, successivamente utilizzate per il pagamento del creditore; d) altri eventuali pagamenti e introiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. 2. I reparti amministrativi, procedono entro 30 giorni alla chiusura a pareggio delle partite iscritte nei conti particolari. 3. I reparti amministrativi inviano al Comando generale: a) la situazione di tutti i conti, comprensiva delle partite ancora accese alla fine del trimestre, a fondo scorta e ai conti particolari, con l'indicazione dell'ammontare complessivo; b) un prospetto riassuntivo dei proventi riscossi e versati in tesoreria durante il trimestre, raggruppati secondo la loro specie e oggetto. 4. I documenti di cui al comma 3 sono inviati, a cura del comando Generale, all'ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2025-10-17;188#art-42