Art. 11

Soggetti ammessi ai corsi di formazione

In vigore dal 12 lug 2024
1. Sono ammessi ai corsi di formazione di cui all' i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) età compresa tra il sedicesimo e il cinquantesimo anno di età; b) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione; c) possesso del certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica di cui all' del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 2013, in corso di validità. d) avere assolto l'obbligo scolastico ed essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado; e) avere superato la prova pratica di cui all' dell'Allegato II, valutata da un allenatore abilitato di cui all', comma 3, lettera d). 2. Durante lo svolgimento dei corsi di formazione di cui all', i soggetti ammessi, ove non ne siano già in possesso, conseguono il brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore (Basic Life Support Defibrillation o BLSD) rilasciato dagli enti accreditati ai sensi della normativa vigente.
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Soggetti ammessi ai corsi di formazione (Art. 11 Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attivita' di assistente bagnanti.) — Testo vigente | Portale Normativo