Art. 15
Svolgimento dell'attività di assistente bagnanti
In vigore dal 12 lug 2024
1. Al fine dello svolgimento dell'attività, l'assistente bagnanti deve aver compiuto i diciotto anni di età e possedere i seguenti certificati e brevetti in corso di validità:
a) il certificato di cui all', comma 1, lettera c);
b) uno dei brevetti di salvamento di cui all', comma 1, lettere d), e) e f);
c) il brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore (Basic life support defiblillation o BLSD).
2. I documenti di cui al comma 1 sono esibiti dall'assistente bagnanti su richiesta degli organi di vigilanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2024-05-29;85#art-15