Art. 15

Svolgimento dell'attività di assistente bagnanti

In vigore dal 12 lug 2024
1. Al fine dello svolgimento dell'attività, l'assistente bagnanti deve aver compiuto i diciotto anni di età e possedere i seguenti certificati e brevetti in corso di validità: a) il certificato di cui all', comma 1, lettera c); b) uno dei brevetti di salvamento di cui all', comma 1, lettere d), e) e f); c) il brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore (Basic life support defiblillation o BLSD). 2. I documenti di cui al comma 1 sono esibiti dall'assistente bagnanti su richiesta degli organi di vigilanza.
Storico versioni

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