Art. 12
Commissione d'esame per il rilascio delle abilitazioni
In vigore dal 12 lug 2024
1. Per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti presso l'ente formatore è costituita una commissione composta da tre membri, e precisamente:
a) il rappresentante legale dell'ente formatore o il responsabile dell'articolazione o affiliazione locale, ovvero il soggetto da questi delegato, con funzioni di presidente;
b) un medico specialista in medicina e chirurgia d'urgenza o in anestesia e rianimazione, o medico abilitato alla formazione del soccorso con l'uso di defibrillatore (Basic Life Support Defibrillation o BLSD);
c) un allenatore di nuoto per salvamento in possesso di abilitazione riconosciuta dal Sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (secondo o terzo livello SNaQ) del CONI diverso dal docente del corso.
2. Svolge le mansioni di segretario per la commissione di cui al comma 1 un rappresentante designato dall'ente formatore.
3. Ai fini dell'ammissione alle prove d'esame di cui all' la commissione verifica per ciascun candidato il possesso del certificato di idoneità fisica di cui all', comma 1, lettera c), in corso di validità, del brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore (Basic Life Support Defibrillation o BLSD), in corso di validità, e dell'attestato di regolare frequenza del corso di formazione rilasciato dall'ente formatore ai sensi dell', comma 9.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2024-05-29;85#art-12