Art. 8
Sospensione dell'autorizzazione dell'ente formatore
In vigore dal 12 lug 2024
1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, previa diffida, sospende l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di formazione e addestramento dell'ente formatore per un periodo da uno a tre mesi qualora venga riscontrata una carenza o irregolarità di uno dei requisiti previsti dall', comma 1, ad eccezione dei casi previsti dall', comma 1, lettera b).
2. La sospensione dell'autorizzazione dell'ente formatore determina la sospensione delle attività di formazione e addestramento di tutte le articolazioni o affiliazioni locali del medesimo ente.
Storico versioni
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