Art. 5

Istanza e rilascio dell'autorizzazione

In vigore dal 12 lug 2024
1. L'istanza per svolgere l'attività di addestramento e formazione per il conseguimento dei brevetti di salvamento di cui all', comma 1, lettere d), e) e f), è presentata al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata. 2. L'istanza di cui al comma 1 è corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all' e i programmi dei corsi in conformità con quanto previsto dall'. Il requisito di cui all', comma 1, lettera l) può essere certificato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445. 3. L'autorizzazione è rilasciata, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all', dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera con provvedimento entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con contestuale approvazione dei programmi del corso di formazione presentati. 4. L'autorizzazione rilasciata all'ente formatore si intende riferita a ciascuna articolazione o affiliazione locale indicata nell'istanza ai sensi dell', comma 1, lettera d). 5. L'autorizzazione ha una validità di dieci anni dalla data di rilascio ed è rinnovata, ad istanza di parte, con il procedimento di cui al presente articolo.
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