Art. 10

Corsi di formazione

In vigore dal 12 lug 2024
1. I corsi di formazione per il conseguimento dei brevetti di cui all', comma 1, lettere d), e) e f), sono predisposti dagli enti formatori autorizzati ai sensi dell'. 2. Nell'ambito delle finalità di cui all', il corso di formazione professionale per assistente bagnanti ha l'obiettivo di assicurare ai partecipanti la padronanza di metodi e contenuti generali orientati all'acquisizione delle specifiche conoscenze professionali nell'ambito del salvamento acquatico. 3. Il corso di formazione per conseguire il brevetto di salvamento mare ha la durata minima di cento ore ed è suddiviso: a) in un modulo teorico di almeno trenta ore sulle materie di cui ai commi 10, 11 e 12; b) un modulo pratico di quaranta ore, di cui almeno venti ore in piscina; c) un tirocinio di trenta ore, presso piscine o stabilimenti balneari, diretto da soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti in acque marittime da almeno due anni. La frequenza è obbligatoria ed è ammessa una percentuale di assenze non superiore al dieci per cento per ciascun modulo. 4. Il corso di formazione per conseguire il brevetto di salvamento acque interne ha la durata minima di novanta ore ed è suddiviso: a) in un modulo teorico di almeno venticinque ore sulle materie di cui ai commi 10 e 11; b) un modulo pratico di trentacinque ore, di cui almeno venti ore in piscina; c) un tirocinio di trenta ore, presso piscine o stabilimenti balneari, diretto da soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti in acque marittime o in acque interne da almeno due anni. La frequenza è obbligatoria ed è ammessa una percentuale di assenze non superiore al dieci per cento per ciascun modulo. 5. Il corso di formazione per conseguire il brevetto di salvamento piscine ha la durata minima di settanta ore ed è suddiviso: a) in un modulo teorico di venti ore sulle materie di cui al comma 10; b) un modulo pratico di venti ore, di cui almeno quindici ore in piscina; c) un tirocinio di trenta ore, presso piscine, diretto da soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti da almeno due anni. La frequenza è obbligatoria ed è ammessa una percentuale di assenze non superiore al dieci per cento per ciascun modulo. 6. Coloro che conseguono il brevetto di salvamento piscine possono conseguire il brevetto di salvamento acque interne con la frequenza di un corso integrativo di venti ore e il superamento del relativo esame di cui all'. Il corso integrativo è suddiviso in: a) un modulo teorico di cinque ore, per l'insegnamento delle materie di cui al comma 11; b) un modulo pratico in piscina di quindici ore diretto da soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti in acque marittime o interne da almeno due anni. 7. Coloro che conseguono il brevetto di salvamento piscine possono conseguire il brevetto di salvamento mare con la frequenza di un corso integrativo di trenta ore e il superamento del relativo esame di cui all'. Il corso integrativo è suddiviso in: a) un modulo teorico di dieci ore, per l'insegnamento delle materie di cui ai commi 11 e 12; b) un modulo pratico di venti ore, presso stabilimenti balneari, diretto da soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti in acque marittime da almeno due anni. 8. Coloro che conseguono il brevetto di salvamento acque interne possono conseguire il brevetto di salvamento mare con la frequenza di un corso integrativo di dieci ore e il superamento del relativo esame di cui all'. Il corso integrativo è suddiviso in: a) un modulo teorico di cinque ore, per l'insegnamento delle materie di cui al comma 12; b) un modulo pratico di cinque ore presso stabilimenti balneari, diretto da soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti in acque marittime da almeno due anni. 9. Ciascun corso di formazione può prevedere prove intermedie di verifica dell'apprendimento delle conoscenze teoriche e pratiche. Al termine del corso, previo superamento di una prova finale teorica e pratica, è rilasciato un attestato di regolare frequenza dall'ente formatore ai fini dell'ammissione del candidato all'esame finale di cui all'. 10. Il corso di formazione per assistente bagnanti prevede le seguenti materie comuni alle diverse abilitazioni: a) nozioni fondamentali in materia di responsabilità dell'assistente bagnanti; b) normativa e nozioni fondamentali in materia di sicurezza nelle acque interne e nelle piscine; c) tecniche di primo soccorso e di rianimazione cardiopolmonare; d) tecniche di recupero di soggetto in stato di pericolo in acqua; e) tecniche specifiche di nuoto per finalità di salvamento; f) nozioni fondamentali di tutela ambientale e sanitaria delle acque di balneazione, comprese le piscine; g) linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità per la sicurezza degli ambienti acquatici di balneazione, con particolare riferimento alla conoscenza dei fattori di rischio che possono essere presenti nelle acque di balneazione, gli eventi di interesse sanitario che possono verificarsi durante la stagione estiva, i comportamenti da adottare per prevenire esposizioni pericolose, l'accesso all'informazione sulla qualità delle acque di balneazione. 11. Il corso di formazione per il conseguimento del brevetto di salvamento acque interne, oltre alle materie di cui al comma 10, prevede le seguenti materie: a) nozioni di meteorologia e di tecnica marinaresca; b) tecniche specifiche di nuoto e di voga per finalità di salvamento. 12. Il corso di formazione per il conseguimento del brevetto di salvamento mare, oltre alle materie di cui ai commi 10 e 11, prevede le seguenti materie: a) nozioni fondamentali in materia di sicurezza balneare, con particolare riferimento all'ordinanza di sicurezza balneare del Capo del circondario marittimo e alle ordinanze balneari emanate dalle Regioni e dai Comuni; b) nozioni fondamentali in materia di ricerca e soccorso in mare; c) nozioni fondamentali sulle correnti marine; d) nozioni fondamentali sui fondali marini; 13. I programmi dei corsi di formazione approvati ai sensi dell', comma 3, hanno validità di cinque anni e possono essere rinnovati mediante un'istanza presentata almeno novanta giorni prima della scadenza di validità degli stessi dall'ente formatore al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera. 14. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, previa verifica della rispondenza e adeguatezza dei programmi alle previsioni di cui al presente articolo, adotta il provvedimento di rinnovo entro novanta giorni dalla data di presentazione della istanza di cui al comma 13. 15. L'ente formatore comunica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera il calendario nazionale dei corsi e degli esami per l'anno successivo, anche ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza di cui all'. La medesima comunicazione, entro il termine di cui al primo periodo, è effettuata all'Autorità marittima territorialmente competente da parte delle articolazioni o affiliazioni locali per i corsi previsti a livello locale. Eventuali variazioni di data o integrazioni del calendario dei corsi e degli esami sono comunicati alle Autorità competenti di cui al presente comma entro trenta giorni dall'inizio di dette attività.
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