Art. 1
Finalità
In vigore dal 12 lug 2024
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e, in particolare, l', comma 3;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania», e, in particolare, l', comma 1, lettera l-quater, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite negli Stati membri dell'Unione europea delle professioni di insegnante di autoscuola, istruttore di autoscuola e assistente bagnante;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», e, in particolare, l', comma 3-quinquies, il quale demanda a un regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante «Proroga e definizione di termini» e, in particolare, l', come da ultimo modificato dall', comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che proroga al 30 giugno 2024 la data di entrata in vigore del decreto adottato ai sensi del suddetto , comma 3-quinquies;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del terzo settore a norma dell', comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», e, in particolare, l', comma 3-quinquies, che autorizza il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ad apportare modifiche al decreto adottato in attuazione del citato , comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 216 del 2011, precisando che, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, trova applicazione la normativa in vigore alla data antecedente all'emanazione del decreto adottato in attuazione del richiamato , comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 216 del 2011;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, recante «Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».
Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 1996, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», e, in particolare, l';
Visto il decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 2013, recante «Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e automatici e di eventuali altri dispositivi salvavita nelle competizioni e negli allenamenti», e, in particolare, l';
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, adottato in attuazione del citato , comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 216 del 2011, concernente il regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti;
Considerato che il citato l', comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021 prevede che le modifiche da apportare al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 devono essere finalizzate a conseguire l'obiettivo della semplificazione delle procedure amministrative concernenti il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente ai bagnanti nonché il rilascio delle autorizzazioni a nuovi soggetti formatori, nell'ottica di garantire la salute dei bagnanti, la sicurezza delle attività balneari lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine, valorizzando, nel contempo, il carattere altamente specialistico dell'attività dei soggetti abilitati al salvamento;
Considerato che, per le suddette finalità di interesse pubblico, il suindicato , comma 3-quinquies, prevede la possibilità di autorizzare nuovi soggetti formatori aventi personalità giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa nel territorio nazionale;
Visto il parere del Ministero dell'interno espresso con nota prot.
n. 16457 del 17 ottobre 2023;
Visto il parere del Ministero della salute espresso con nota prot.
n. 5402 del 26 ottobre 2023;
Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota prot. n. 48556 del 17 novembre 2023;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 6 dicembre 2023;
Visto il parere n. 0018042 del 1° febbraio 2024 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per la prescritta valutazione di proporzionalità di cui all', comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142 e all', comma 1, lettera l-quater) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 27 febbraio 2024 e del 9 aprile 2024;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, inviata a norma dell', comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n. 15886 del 19 aprile 2024 e integrazione del 20 maggio 2024;
Adotta
il seguente regolamento:
Finalità
1. Il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento del sistema di formazione dell'assistente bagnanti e determina la tipologia delle abilitazioni rilasciate per garantire la salute dei bagnanti, la sicurezza delle attività balneari lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine e valorizzare il carattere altamente specialistico che comporta l'attività dei soggetti abilitati al salvamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2024-05-29;85#art-1