Art. 14

Abilitazioni all'esercizio dell'attività di salvamento bagnanti

In vigore dal 12 lug 2024
Abilitazioni all'esercizio dell'attività di salvamento bagnanti 1. I brevetti di cui all', comma 1, lettere d), e) e f), sono rilasciati dagli enti formatori autorizzati ai sensi dell' al termine del corso di formazione di cui all', previo superamento dell'esame previsto dall'.
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Abilitazioni all'esercizio dell'attività di salvamento bagnanti (Art. 14 Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attivita' di assistente bagnanti.) — Testo vigente | Portale Normativo