Art. 14
Abilitazioni all'esercizio dell'attività di salvamento bagnanti
In vigore dal 12 lug 2024
Abilitazioni all'esercizio dell'attività
di salvamento bagnanti
1. I brevetti di cui all', comma 1, lettere d), e) e f), sono rilasciati dagli enti formatori autorizzati ai sensi dell' al termine del corso di formazione di cui all', previo superamento dell'esame previsto dall'.
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