Art. 19

Disposizioni transitorie, finali e abrogazione

In vigore dal 12 lug 2024
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai corsi di formazione già avviati alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. 3. I brevetti in corso di validità rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono validi per lo svolgimento delle attività autorizzate sino alla naturale scadenza dei medesimi. Decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per svolgere l'attività di assistente bagnanti i titolari dei brevetti di cui al presente comma devono soddisfare i requisiti di cui all'. 4. Alla scadenza della validità dei brevetti di cui al comma 3, i titolari possono chiedere il rinnovo dei medesimi brevetti ad un ente formatore con le modalità previste all'. 5. I titolari di brevetti di assistente bagnanti per le piscine, o titolo equipollente, in corso di validità rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, possono conseguire il brevetto di salvamento acque interne di cui all', comma 1, lettera e), con le modalità previste dall', comma 6, ovvero il brevetto di salvamento mare di cui all', comma 1, lettera d), con le modalità previste dall', comma 7. 6. I titolari di brevetti di assistente bagnanti per le acque interne e le piscine o titolo equipollente in corso di validità rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono conseguire il brevetto di salvamento mare di cui all', comma 1, lettera d), previo superamento, presso un ente formatore e senza obbligo di partecipazione al relativo corso di formazione, di una prova d'esame orale integrativa nelle materie di cui all', comma 12, nonché della prova di cui all' dell'Allegato II. 7. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per continuare a svolgere l'attività di formazione e addestramento i soggetti già autorizzati secondo la normativa previgente devono ottenere una nuova autorizzazione ai sensi dell', adeguandosi ai requisiti, ai programmi dei corsi e, in generale, ad ogni altro aspetto disciplinato dal presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 maggio 2024 Il Ministro: Salvini Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2369
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Disposizioni transitorie, finali e abrogazione (Art. 19 Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attivita' di assistente bagnanti.) — Testo vigente | Portale Normativo