Art. 17

Attività di vigilanza

In vigore dal 12 lug 2024
1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e le Autorità marittime coordinano e programmano le attività ispettive, di vigilanza e controllo presso gli enti formatori per la verifica della regolarità di svolgimento dei corsi e delle prove d'esame. A tal fine, gli enti formatori, nonché le loro articolazioni o affiliazioni locali, comunicano ai suddetti responsabili dell'attività di vigilanza l'elenco dei frequentatori di ciascun corso, il relativo calendario, con indicazione dei giorni, degli orari e delle sedi di svolgimento dell'attività di formazione, nonché la data e il luogo di svolgimento delle sessioni di esami ai sensi dell', comma 15. Al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e all'Autorità marittima è garantito, ai fini dell'attività di verifica e controllo, l'accesso alle informazioni dell'archivio informatico di cui all', comma 1, lettera i).
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