Art. 4
Requisiti degli enti formatori e delle singole articolazioni o affiliazioni locali
In vigore dal 12 lug 2024
Requisiti degli enti formatori
e delle singole articolazioni o affiliazioni locali
1. L'autorizzazione all'attività di addestramento e formazione è rilasciata secondo le modalità di cui all' all'ente formatore richiedente in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere personalità giuridica;
b) prevedere nello statuto o nell'atto costitutivo l'esercizio dell'attività di primo soccorso, dell'attività motoria in ambiente acquatico e dell'attività di addestramento e formazione per il conseguimento dei brevetti di assistente bagnanti;
c) non avere scopo di lucro;
d) avere presenza diffusa nel territorio nazionale e operare con almeno ventisei articolazioni o affiliazioni locali stabilmente presenti sul territorio di almeno tredici regioni in cui poter svolgere l'attività di addestramento e formazione;
e) possedere esperienza nell'attività di primo soccorso e nell'attività motoria nell'ambiente acquatico documentata, oltre che con l'atto costitutivo o lo statuto, con il certificato analitico di iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 ovvero con il certificato di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché con eventuale ulteriore documentazione integrativa ritenuta necessaria dal Comando generale del corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera dai quali risultino le predette attività;
f) non essere stato destinatario, nell'ultimo quinquennio, di un provvedimento di decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di addestramento e formazione per assistente bagnanti di cui all';
g) avere adeguata capacità finanziaria, stabilita in misura non inferiore a euro 250.000, dimostrata da un'attestazione rilasciata da un revisore legale, iscritto nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, o, in alternativa, da un'attestazione di affidamento rilasciata da aziende o istituti di credito ovvero società finanziarie ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
h) avere stipulato, per l'intero periodo di durata dell'autorizzazione, una polizza assicurativa per i danni derivanti dalla responsabilità civile dei docenti e dei partecipanti al corso con massimali pari ad almeno euro 500.000 e una polizza infortuni per i medesimi soggetti con massimali pari ad almeno euro 100.000 in caso di morte e invalidità permanente;
i) avere un archivio informatico idoneo a contenere, su base nazionale, le informazioni relative ai brevetti di salvamento rilasciati dall'ente formatore, ai corsi e alle sessioni di esami;
l) il legale rappresentante dell'ente richiedente e i responsabili delle singole articolazioni o affiliazioni locali di cui alla lettera d) devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
1) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stato condannato ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
2) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato debitore soggetto a liquidazione giudiziale, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di liquidazione giudiziale.
2. I requisiti dei responsabili delle singole articolazioni o affiliazioni locali di cui al comma 1, lettera l), sono certificati in sede di presentazione dell'istanza ovvero successivamente al rilascio dell'autorizzazione nei casi in cui si chieda l'estensione della medesima autorizzazione ad altre articolazioni o affiliazioni locali e in tutti i casi in cui vi sia modificazione del rappresentante legale delle stesse.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di addestramento e formazione per assistente bagnanti l'ente formatore richiedente deve dimostrare che ciascuna articolazione o affiliazione locale possiede i seguenti requisiti:
a) disponibilità, per lo svolgimento dell'attività addestrativa teorica e pratica, di una piscina e di locali conformi alle prescrizioni in materia di sicurezza e igiene previste a normativa vigente;
b) disponibilità di almeno una unità da diporto a remi conforme alle disposizioni vigenti;
c) disponibilità di adeguata attrezzatura tecnica, di arredamento e di materiale didattico per l'insegnamento teorico, indicata nell'Allegato I;
d) disponibilità di allenatori di nuoto per salvamento in possesso di abilitazione riconosciuta nel rispetto del Sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (secondo o terzo livello SNaQ) del CONI, da impiegare quali docenti;
e) disponibilità di medici specialisti in medicina e chirurgia d'urgenza o anestesia e rianimazione o medici abilitati alla formazione del soccorso con l'uso di defibrillatore (Basic Life Support Defibrillation o BLSD), da impiegare quali docenti.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti per tutta la durata dell'autorizzazione.
5. Eventuali variazioni dei requisiti certificati all'atto di presentazione dell'istanza di cui all' sono comunicate entro trenta giorni al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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