Art. 6
Diffida
In vigore dal 12 lug 2024
1. Nel caso in cui siano accertate irregolarità nello svolgimento dell'attività da parte degli enti formatori o dei responsabili delle articolazioni o affiliazioni locali che non pregiudicano la prosecuzione dell'attività di formazione, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera assegna all'ente formatore un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a novanta giorni per eliminare le irregolarità contestate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2024-05-29;85#art-6