Art. 6

Diffida

In vigore dal 12 lug 2024
1. Nel caso in cui siano accertate irregolarità nello svolgimento dell'attività da parte degli enti formatori o dei responsabili delle articolazioni o affiliazioni locali che non pregiudicano la prosecuzione dell'attività di formazione, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera assegna all'ente formatore un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a novanta giorni per eliminare le irregolarità contestate.
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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2024-05-29;85#art-6

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