Art. 9

Decadenza dell'autorizzazione

In vigore dal 12 lug 2024
1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera dispone la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di formazione e addestramento dell'ente formatore qualora, alla scadenza del periodo di sospensione di cui all', non sono state eliminate le irregolarità o le carenze contestate. 2. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera dispone, altresì, la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di formazione e addestramento quando l'ente formatore: a) incorre in una delle fattispecie di cui all' e, nell'ultimo quinquennio, è già stato destinatario di tre provvedimenti di sospensione ai sensi del medesimo ; b) incorre in una delle fattispecie di cui all' e, nell'ultimo quinquennio, è già stato destinatario di due provvedimenti di sospensione ai sensi del medesimo ; c) non adempie, previa diffida, agli obblighi informativi di cui all', comma 5.
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