Art. 9
Decadenza dell'autorizzazione
In vigore dal 12 lug 2024
1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera dispone la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di formazione e addestramento dell'ente formatore qualora, alla scadenza del periodo di sospensione di cui all', non sono state eliminate le irregolarità o le carenze contestate.
2. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera dispone, altresì, la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di formazione e addestramento quando l'ente formatore:
a) incorre in una delle fattispecie di cui all' e, nell'ultimo quinquennio, è già stato destinatario di tre provvedimenti di sospensione ai sensi del medesimo ;
b) incorre in una delle fattispecie di cui all' e, nell'ultimo quinquennio, è già stato destinatario di due provvedimenti di sospensione ai sensi del medesimo ;
c) non adempie, previa diffida, agli obblighi informativi di cui all', comma 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2024-05-29;85#art-9