Art. 7
Sospensione dell'attività delle articolazioni o affiliazioni locali
In vigore dal 12 lug 2024
Sospensione dell'attività delle articolazioni
o affiliazioni locali
1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera sospende l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di formazione e addestramento di una singola articolazione o affiliazione locale quando:
a) l'ente formatore non ottempera, nei termini assegnati con la diffida di cui all', alle prescrizioni riferite alla singola articolazione o affiliazione locale;
b) è riscontrata una carenza o irregolarità del requisito previsto dall', comma 1, lettera l), con riferimento ai responsabili delle singole articolazioni o affiliazioni locali;
c) è riscontrata una carenza o irregolarità dei requisiti previsti dall', comma 3;
d) la singola articolazione o affiliazione locale svolge i corsi per assistente bagnanti in assenza o in difformità del programma dei corsi di formazione approvato ai sensi dell', comma 3.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera dispone, in prima istanza, la sospensione dell'attività dell'articolazione o affiliazione locale per un periodo da uno a tre mesi, fatta salva l'ipotesi di decadenza di cui all', comma 2. La sospensione è, comunque, prorogata con successivo provvedimento sino alla definitiva eliminazione dell'irregolarità riscontrata.
3. Qualora il provvedimento di sospensione dell'attività di un'articolazione o affiliazione locale determini il venir meno del requisito di cui all', comma 1, lettera d), il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, decorso il termine di sospensione di cui al comma 2 senza che la singola articolazione o affiliazione locale abbia eliminato l'irregolarità o la deficienza, procede ai sensi dell'.
Storico versioni
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