Art. 3

Addestramento e formazione

In vigore dal 12 lug 2024
1. L'attività di addestramento e formazione per il conseguimento dei brevetti di salvamento di cui all', comma 1, lettere d), e) e f) è riservata agli enti formatori autorizzati ai sensi dell'.
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Addestramento e formazione (Art. 3 Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attivita' di assistente bagnanti.) — Testo vigente | Portale Normativo