Art. 2

Definizioni

In vigore dal 12 lug 2024
1. Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) «assistente bagnanti»: persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso titolare di brevetto di salvamento mare, di brevetto di salvamento acque interne o di brevetto di salvamento piscine; b) «ente formatore»: soggetto, avente personalità giuridica, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera per lo svolgimento di attività di addestramento e formazione per il conseguimento dei brevetti di salvamento; c) «Autorità marittima»: la Direzione marittima territorialmente competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135; d) «brevetto di salvamento mare»: abilitazione all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti in acque marittime, acque interne e piscine; e) «brevetto di salvamento acque interne»: abilitazione all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti in acque interne e piscine; f) «brevetto di salvamento piscine»: abilitazione all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti nelle piscine.
Storico versioni

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