Art. 2
Definizioni
In vigore dal 12 lug 2024
1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
a) «assistente bagnanti»: persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso titolare di brevetto di salvamento mare, di brevetto di salvamento acque interne o di brevetto di salvamento piscine;
b) «ente formatore»: soggetto, avente personalità giuridica, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera per lo svolgimento di attività di addestramento e formazione per il conseguimento dei brevetti di salvamento;
c) «Autorità marittima»: la Direzione marittima territorialmente competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135;
d) «brevetto di salvamento mare»: abilitazione all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti in acque marittime, acque interne e piscine;
e) «brevetto di salvamento acque interne»: abilitazione all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti in acque interne e piscine;
f) «brevetto di salvamento piscine»: abilitazione all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti nelle piscine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2024-05-29;85#art-2