Titolo IV›Capo I
Art. 38
Disposizioni per le dighe
In vigore dal 20 lug 2024
1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Direzione generale, sentite le amministrazioni concedenti competenti per territorio, attribuisce la relativa classe di attenzione agli sbarramenti in costruzione o esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. A tal fine, la Direzione generale, con proprio provvedimento, definisce il programma degli adempimenti tecnici da attuarsi a cura del gestore, dandone comunicazione allo stesso. Detto programma riguarda, in ogni caso, le disposizioni di cui agli , secondo un criterio di priorità che tenga conto della classe di attenzione di cui all' e dell'effettiva durata di vita di servizio.
2. Per gli sbarramenti in costruzione o in manutenzione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano ferme le disposizioni del vigente Foglio di condizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, ove redatto, nonché gli incarichi e le funzioni degli assistenti governativi di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959, e delle Commissioni di collaudo istituite ai sensi dell' del medesimo decreto, ove nominati.
3. Per gli sbarramenti in esercizio sperimentale alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il FCEM vigente costituisce il FCS. Il gestore presenta, entro il termine di dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un aggiornato programma di invasi, in coerenza con le previsioni di cui all', comma 2, lettera d), di durata complessiva non superiore a cinque anni.
4. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le Commissioni di collaudo nominate ai sensi dell' del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959, sono tenute a concludere le loro attività, ricorrendone le condizioni, entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine del programma di invasi di cui al comma 3, sulla base delle norme tecniche vigenti all'epoca della costruzione delle opere.
5. In caso di motivati impedimenti al completamento degli invasi sperimentali, si applicano le disposizioni di cui all', comma 12.
6. Per le dighe esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono ammessi gli accessi e restano confermate le modalità di guardiania e sorveglianza definiti nel FCEM vigente o, in mancanza, nell'atto del collaudo tecnico speciale delle opere stesse.
Storico versioni
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