Titolo IV›Capo I
Art. 40
Clausola di salvaguardia e clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 20 lug 2024
Clausola di salvaguardia e clausola
di invarianza finanziaria
1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 maggio 2024
Il Ministro: Salvini
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2241
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2024-05-14;94#art-40