Titolo IVCapo I

Art. 40

Clausola di salvaguardia e clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 20 lug 2024
Clausola di salvaguardia e clausola di invarianza finanziaria 1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 maggio 2024 Il Ministro: Salvini Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2241
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Clausola di salvaguardia e clausola di invarianza finanziaria (Art. 40 Regolamento recante la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse).) — Testo vigente | Portale Normativo