Titolo III›Capo I
Art. 36
Registro eventi e misure delle opere di derivazione
In vigore dal 20 lug 2024
1. Il gestore, nell'apposito locale individuato nel FCEMD, è tenuto a conservare e mantenere aggiornato il «Registro eventi e misure» in cui sono annotati, per ciascun elemento tecnico, i controlli e gli interventi manutentivi effettuati e le relative verifiche e quanto altro riferibile al riscontro di sicurezza, affidabilità ed efficienza delle opere. Il Registro eventi e misure è reso disponibile alla Direzione generale.
2. Il Registro di cui al comma 1 può essere redatto in forma digitale, prevedendo una archiviazione con modalità tali da garantire valore probatorio allo stesso.
3. Copia del Registro di cui al comma 1 è trasmessa dal gestore alla Direzione generale con la tempistica prevista dal FCEMD.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2024-05-14;94#art-36