Titolo III›Capo I
Art. 34
Relazione asseverata delle opere di derivazione
In vigore dal 20 lug 2024
1. Per le opere in esercizio definitivo, il gestore trasmette, entro il 28 febbraio, con cadenza quinquennale, salvo diversa tempistica stabilita nei FCEMD, apposita relazione asseverata, rilasciata dal Responsabile tecnico e sottoscritta anche dal gestore, attestante l'idoneità delle opere di derivazione ad essere esercite in sicurezza. Nelle ipotesi di anomalie di funzionamento che costituiscano pregiudizio per la pubblica incolumità, ovvero a seguito di eventi eccezionali, il Responsabile tecnico rilascia una relazione asseverata straordinaria.
2. La Direzione generale, anche a seguito delle ispezioni e verifiche di cui all', qualora accerti anomalie che possano costituire pregiudizio per la pubblica incolumità, prescrive al gestore i provvedimenti necessari, fissando i relativi tempi di attuazione ed informando l'amministrazione concedente e le componenti del Servizio nazionale della protezione civile territorialmente competenti e, se ne ricorrano gli estremi, dispone la temporanea sospensione dell'esercizio delle opere di derivazione.
3. L'inottemperanza da parte del gestore alle disposizioni di cui al comma 2 è segnalata dalla Direzione generale all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura e all'amministrazione concedente per i provvedimenti di competenza.
Storico versioni
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