Capo V

Art. 29

Disposizioni per particolari sbarramenti ed utilizzazioni

In vigore dal 20 lug 2024
1. Per i serbatoi destinati ad esclusive finalità di laminazione delle piene, la cui progettazione e gestione sono demandate all'Autorità idraulica deputata alla tutela del buon regime delle acque o ad altre amministrazioni pubbliche, può essere stipulato un accordo di programma tra la Direzione generale e le amministrazioni interessate, per la definizione delle procedure per l'espletamento dell'attività di controllo e la relativa vigilanza anche al fine di prevedere l'applicazione parziale delle disposizioni di cui ai capi II, III e IV e anche tenuto conto delle classi di attenzione delle opere. Per tali serbatoi il FCS e il FCEM sono approvati dalla Direzione generale di intesa con l'Autorità idraulica e definiscono le attività che l'amministrazione che gestisce l'opera è tenuta a svolgere anche nell'ambito del servizio di polizia idraulica, le modalità con cui la Direzione generale vigila sulle attività del gestore nonché i particolari controlli da effettuarsi nel corso degli eventi di piena in relazione alle particolari funzioni previste. 2. La Direzione generale, in relazione a specifiche caratteristiche dello sbarramento e dell'invaso e per gli aspetti relativi alla sicurezza degli stessi può: a) prescrivere, sentito il gestore e l'amministrazione concedente, particolari condizioni e limitazioni all'esercizio di attività di navigazione, di fruizione turistica o di attività economiche da svolgersi nell'invaso; b) assoggettare a preventiva autorizzazione tecnica la realizzazione di progetti di infrastrutture che interferiscono con la sicurezza dell'impianto di ritenuta o che prevedano la realizzazione nell'invaso di opere fisse o galleggianti. 3. Le attività e i progetti di cui al comma 2 sono notificati dal proponente delle attività alla Direzione generale, all'amministrazione concedente e al gestore. La notifica di cui al precedente periodo non si effettua per le attività da svolgersi nei laghi naturali regolati e nei corsi d'acqua sbarrati da traverse fluviali, al di fuori delle aree che potrebbero interferire con la sicurezza dell'impianto di ritenuta o pregiudicare la sicurezza dell'attività stessa.
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