Titolo III›Capo I
Art. 32
Norme generali per l'esecuzione dei lavori
In vigore dal 20 lug 2024
1. Nei casi di cui all', comma 1, l'inizio dei lavori è comunicato dal gestore alla Direzione generale, fatta salva la necessità di acquisire, sugli stessi lavori, la preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente. Ogni tre mesi il gestore trasmette alla Direzione generale una relazione tecnica riepilogativa, redatta dal Direttore dei lavori sulla base del giornale dei lavori o documento equivalente, da cui risulta lo sviluppo dei lavori e le fasi significative, nonché i risultati delle indagini e delle prove in sito e in laboratorio eseguite in corso d'opera.
2. Eventuali varianti in corso d'opera al progetto approvato, qualora incidano sulle caratteristiche di sicurezza e funzionalità delle opere, sono sottoposte dal gestore alla preventiva approvazione della Direzione generale e sono trasmesse all'amministrazione concedente per la relativa, eventuale, autorizzazione.
3. A conclusione dei lavori, il Direttore dei lavori redige la «Relazione ad opere ultimate» e, acquisito il collaudo statico ove previsto, può disporre, in accordo con il Responsabile tecnico, l'esercizio provvisorio delle opere di derivazione. La relazione di cui al primo periodo è corredata dallo stato di consistenza delle opere realizzate ed è integrata, per quanto necessario, da specifici aggiornamenti degli elaborati che compongono il piano di manutenzione di cui all'.
4. Per gli interventi non soggetti ad approvazione tecnica, il gestore trasmette alla Direzione generale ed all'amministrazione concedente l'esito degli accertamenti eseguiti al termine dei lavori e il certificato di collaudo statico ove previsto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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