Capo V
Art. 28
Altre disposizioni relative alla sicurezza
In vigore dal 20 lug 2024
1. La Direzione generale, in base a quanto disposto dalla disciplina vigente in materia di protezione civile per le grandi dighe, concorre, nell'ambito del Sistema nazionale della protezione civile, all'individuazione dei serbatoi che potrebbero essere utili alla laminazione delle piene e collabora con le regioni e le Province autonome alla predisposizione dei Piani di laminazione.
2. Il gestore, in caso di variazione nella classificazione sismica del sito o sulla base delle mutate conoscenze sismo-tettoniche nell'intorno del sito in cui ricade la diga, invia alla Direzione generale, entro diciotto mesi dalla variazione, i calcoli di verifica volti ad accertare le condizioni di sicurezza delle opere, valutate sulla base della nuova classificazione e della normativa tecnica vigente (NTD e NTC) e del comportamento dell'impianto di ritenuta durante l'esercizio.
3. Il gestore, qualora si verifichi un evento di piena caratterizzato da una portata in ingresso superiore a quella con tempo di ritorno di duecento anni, come individuata in progetto o nell'ultima rivalutazione idrologica disponibile, o quando siano stati impegnati almeno i due terzi della capacità degli organi di scarico di superficie, trasmette alla Direzione generale e all'Autorità idraulica ovvero alle strutture regionali competenti entro sei mesi dall'evento, una relazione di aggiornamento delle previsioni idrologiche e di verifica dell'adeguatezza degli organi di scarico e del franco.
Storico versioni
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