Capo IV

Art. 26

Provvedimenti di urgenza

In vigore dal 20 lug 2024
1. Qualora nel corso dell'esercizio dell'impianto emergano situazioni di pregiudizio per la sicurezza dell'impianto, il gestore avvia le procedure previste nel DPC e adotta i provvedimenti indifferibili e urgenti finalizzati alla tutela della pubblica incolumità. 2. La Direzione generale, qualora accerti anomalie o situazioni di degrado che costituiscano pregiudizio per la sicurezza dell'impianto e per la pubblica incolumità, ordina al gestore l'attuazione dei provvedimenti necessari per l'urgente riduzione delle condizioni di rischio, comprese le limitazioni del livello di invaso, fissandone i tempi di attuazione, informando l'amministrazione concedente e le componenti del Sistema nazionale della protezione civile territorialmente competenti, ovvero dispone le attività di cui all', comma 1, lettera m).
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