Capo IV
Art. 25
Vigilanza sulle opere e sulle sponde e verifiche periodiche
In vigore dal 20 lug 2024
Vigilanza sulle opere e sulle sponde
e verifiche periodiche
1. A partire dall'avvio degli invasi sperimentali, la Direzione generale effettua visite di vigilanza periodiche all'impianto di ritenuta al fine di verificare eventuali variazioni delle condizioni di manutenzione e sicurezza, di accertare il rispetto del FCS o del FCEM, nonché di acquisire elementi per accertare l'adempimento alle prescrizioni adottate dalla Direzione generale. Nel corso del sopralluogo la Direzione generale verifica altresì:
a) la sicura agibilità degli accessi;
b) l'efficienza della strumentazione di controllo e misura con verifiche anche a campione;
c) l'efficienza delle opere di scarico tramite manovre di controllo e movimentazioni totali o parziali eseguite dal gestore;
d) la funzionalità dell'impianto d'illuminazione, del sistema di allarme, dei sistemi di comunicazione, delle fonti di energia alternative o di riserva, del sistema antintrusione;
e) la corretta tenuta dei registri di cui all' mediante verifiche a campione;
f) la coerenza delle misure acquisite, a campione, durante l'ispezione con quanto riportato nei diagrammi di cui all', comma 3.
2. La Direzione generale stabilisce un calendario annuale delle visite ispettive agli impianti di ritenuta in funzione della classe di attenzione, delle condizioni di manutenzione delle opere, delle prescrizioni rilevanti per la sicurezza o in conseguenza di eventi meteorologici o sismici eccezionali o di dissesti idrogeologici interessanti l'impianto di ritenuta. È comunque assicurata almeno una ispezione annuale per ciascun impianto. In funzione dei medesimi criteri e tenuto anche conto dei risultati delle ispezioni di cui al comma 5, la Direzione generale può altresì stabilire un calendario pluriennale di accertamenti straordinari sulle condizioni di sicurezza dell'impianto di ritenuta a carico del gestore.
3. La Direzione generale redige il verbale di ispezione che descrive gli accertamenti condotti. Il verbale sottoscritto dal funzionario incaricato della vista e dall'Ingegnere responsabile è trasmesso dalla Direzione generale al gestore con le eventuali prescrizioni e/o raccomandazioni.
4. Qualora a seguito delle visite siano accertate anomalie o situazioni di degrado pregiudizievoli per la sicurezza dell'impianto e per la pubblica incolumità, la Direzione generale comunica al gestore i provvedimenti atti a limitare il pericolo o incrementare la sicurezza. L'eventuale inottemperanza è segnalata all'Ufficio territoriale di Governo - Prefettura.
5. Il gestore con mezzi a proprio carico procede all'ispezione diretta delle parti normalmente sommerse almeno ogni dieci anni, dandone congruo preavviso alla Direzione generale, la quale partecipa svolgendo attività ispettiva. Quando particolari esigenze gestionali, collegate alla prioritaria necessità di garantire la disponibilità continua della risorsa idrica, attestate dall'amministrazione competente in materia di pianificazione della risorsa idrica, non consentano il vuotamento dell'invaso, l'ispezione delle parti sommerse è svolta con altri mezzi.
Storico versioni
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