Capo IV

Art. 24

Accessibilità, guardiania e sorveglianza

In vigore dal 20 lug 2024
1. Al fine di garantire la sicurezza, la manutenzione e la ispezionabilità, l'opera deve essere accessibile con strada carrabile e, in ogni caso, raggiungibile con mezzi adeguati ad intervenire tempestivamente. 2. Lo sbarramento è sorvegliato con continuità dal gestore, mediante personale tecnico e custodito da personale di guardiania presente in casa di guardia ubicata nelle vicinanze dello sbarramento stesso, dotata di sistemi di comunicazione idonei anche in caso di emergenza. 3. In funzione della classe di attenzione dell'impianto di ritenuta, della localizzazione e dei tempi di accesso alle opere, del comportamento pregresso in esercizio, del sistema di monitoraggio e della propria struttura tecnico-organizzativa, il gestore può proporre alla Direzione generale modalità di guardiania e sorveglianza alternative rispetto a quanto previsto al comma 2, tenuto conto dei seguenti elementi: a) sistemi di monitoraggio a distanza; b) sistemi di presidio a distanza in continuo e sistemi anti-intrusione; c) procedure di ispezione periodica da parte di personale tecnico specializzato anche in funzione del raggiungimento delle soglie di attenzione e di allarme; d) definizione di procedure che garantiscano l'accesso alla diga e agli organi di manovra delle opere di scarico in qualunque situazione meteorologica; e) definizione di procedure che garantiscano la presenza di personale in sito in caso di sequenze sismiche e di allerte meteo di elevata criticità; f) livello d'invaso. 4. La Direzione generale, tenuto conto degli elementi di cui al comma 3, può autorizzare differenti modalità di sorveglianza e guardiania rispetto a quanto previsto al comma 2, dandone indicazione anche nel FCEM. Per i casi in cui il personale di guardiania è autorizzato a non risiedere permanentemente nella casa di guardia, questa deve comunque essere sempre manutenuta dal gestore e devono essere installati idonei sistemi antintrusione a protezione dell'impianto. Devono inoltre essere garantiti l'accesso e la permanenza presso lo sbarramento in ogni condizione e nel rispetto dei tempi massimi di intervento stabiliti nel FCEM. 5. Durante le fasi di allerta o nei casi stabiliti dal FCEM, deve comunque essere assicurata la presenza continua del personale presso la casa di guardia. 6. Gli accessi alle cabine di manovra degli organi di scarico e di presa ed ai cunicoli di ispezione devono essere manutenuti agevolmente praticabili e muniti di impianto di illuminazione e, se necessario, di aerazione forzata. 7. Per particolari condizioni previste nel progetto approvato l'impianto di ritenuta può essere privo di casa di guardia, ferma restando la necessità di garantire comunque la presenza di locali funzionali alle attività di sorveglianza.
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