Capo III

Art. 22

Collaudo tecnico speciale

In vigore dal 20 lug 2024
1. Il collaudo tecnico speciale delle dighe ha la finalità di accertare la sussistenza delle condizioni per la entrata in «esercizio ordinario» dell'impianto di ritenuta attraverso la verifica, anche sotto carico idraulico, del comportamento delle opere civili, delle sponde e delle opere elettromeccaniche, in coerenza con le previsioni del progetto approvato, ed assorbe le finalità di un collaudo tecnico-funzionale per l'impianto nel suo complesso. 2. La Direzione generale dispone il collaudo tecnico speciale delle opere per gli impianti di ritenuta di nuova costruzione nonché per interventi di demolizione e ricostruzione e per gli interventi su opere esistenti da cui derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse da quella originaria o per interventi di rilievo per la sicurezza dello sbarramento. 3. Il collaudo tecnico speciale è effettuato sulla base dei dati, degli elementi conoscitivi acquisiti nel corso della costruzione, delle verifiche e dei controlli eseguiti durante l'esercizio sperimentale almeno fino al raggiungimento della quota massima di regolazione e comprende altresì la valutazione sul comportamento e sulle prestazioni delle parti dell'opera che svolgono funzioni rilevanti ai fini della sicurezza. 4. Le opere complementari ed accessorie dello sbarramento, ove strutturalmente indipendenti da esso, sono oggetto di autonomo collaudo statico secondo quanto previsto dalle NTC. Per esse la Commissione di collaudo tecnico speciale ha il compito di verificare, sentito ove possibile il collaudatore statico, il persistere delle condizioni di sicurezza e, in particolare, la regolarità del comportamento o del funzionamento sotto carico idraulico delle opere sottoposte durante l'esercizio sperimentale al carico stesso. 5. La Commissione di collaudo tecnico speciale è composta da non più di tre componenti, di comprovata qualificazione tecnica in relazione alle caratteristiche delle opere, nominati dalla Direzione generale tra i dipendenti tecnici di amministrazioni pubbliche con comprovata esperienza in materia di dighe, di cui almeno uno in servizio presso la Direzione generale. 6. La Commissione è nominata prima dell'inizio dei lavori e informa con cadenza annuale la Direzione generale sulle operazioni e sulle osservazioni eseguite. 7. La Direzione generale trasmette alla Commissione copia del progetto e delle eventuali varianti approvate, copia delle relazioni tecniche di cui all' comma 2 e la relazione conclusiva dell'assistente della Direzione generale, ove nominato, nonché la documentazione di consistenza di cui all', comma 3. La Commissione ha facoltà di chiedere al gestore i documenti o le prove necessarie per l'espletamento dell'incarico. 8. Prima dell'avvio degli invasi sperimentali la Commissione di collaudo tecnico speciale esprime parere sullo schema di FCS. 9. La Commissione certifica l'avvenuto collaudo dell'impianto di ritenuta e lo stato di esercibilità ordinaria, in funzione della tutela della pubblica incolumità e, a tal fine: a) verifica la conformità delle opere al progetto approvato in linea tecnica e alle eventuali varianti e la completezza dei disegni di consistenza dell'impianto di ritenuta compresa la strumentazione di controllo; b) valuta i risultati delle indagini e delle prove effettuate in corso d'opera sui terreni di fondazione e di sponda e sui materiali impiegati per la costruzione; c) tiene conto dell'esito dell'attività di vigilanza svolta dalla Direzione generale e i rapporti tecnici dell'assistente della Direzione generale, ove nominato, i rapporti del Direttore dei lavori e le asseverazioni dell'Ingegnere responsabile; d) valuta le risultanze degli invasi sperimentali e la conformità del comportamento delle opere e delle sponde alle ipotesi di progetto, tenuto conto delle indagini, delle misure e delle osservazioni disponibili e degli eventi straordinari occorsi, quali, a titolo esemplificativo, terremoti e piene; e) verifica il regolare funzionamento degli organi di scarico, del sistema di monitoraggio e degli impianti, nonché la agibilità delle vie di accesso, in conformità a quanto previsto dal FCS; f) acquisisce nei casi previsti il certificato di collaudo tecnico-amministrativo; g) acquisisce il certificato di collaudo statico delle strutture in calcestruzzo armato e metalliche ove già oggetto di distinto procedimento; h) acquisisce le certificazioni degli impianti elettromeccanici ed oleodinamici; i) esprime parere sullo schema del FCEM. 10. La Commissione di collaudo trasmette il certificato e gli atti di collaudo alla Direzione generale per l'approvazione. La Direzione generale approva gli atti di collaudo previa verifica della regolarità formale dell'operato della Commissione, della completezza degli accertamenti effettuati e della coerenza dei giudizi espressi. Copia degli atti di collaudo è trasmessa dalla Direzione generale al gestore e all'amministrazione concedente. 11. In caso di motivati impedimenti al completamento del programma degli invasi sperimentali, la Commissione di collaudo tecnico speciale comunica alla Direzione generale l'impossibilità di concludere le operazioni di collaudo dell'impianto di ritenuta, indicando eventuali interventi necessari per procedere al collaudo delle opere e la quota massima di invaso raggiungibile in sicurezza in assenza di detti interventi. In tal caso l'atto di collaudo è emesso con limitazione del massimo invaso ed è approvato dalla Direzione generale che dispone contestualmente l'entrata in esercizio limitato dell'impianto di ritenuta stabilendo: a) un termine di validità del certificato di collaudo entro il quale il gestore deve provvedere a realizzare gli interventi necessari alla collaudabilità dell'opera per l'esercizio ordinario; b) la quota massima di regolazione, compatibile con la sicurezza delle opere nel periodo di validità del collaudo tecnico speciale. 12. Decorsi i termini di validità del certificato di collaudo senza che sia stato possibile superare gli impedimenti, l'impianto di ritenuta è posto fuori esercizio con provvedimento della Direzione generale, trasmesso all'amministrazione concedente per i seguiti di competenza. La Direzione generale rinnova il procedimento di collaudo per l'esercizio alle quote di progetto sulla base di un nuovo programma di invasi sperimentali. 13. Le spese per il collaudo e per i compensi spettanti ai componenti della Commissione gravano sul quadro economico di progetto e sono a carico del gestore.
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Collaudo tecnico speciale (Art. 22 Regolamento recante la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse).) — Testo vigente | Portale Normativo