Capo III

Art. 20

Autorizzazione all'esercizio sperimentale

In vigore dal 20 lug 2024
1. Al termine dei lavori di costruzione, ovvero qualora i lavori abbiano raggiunto uno stato di avanzamento tale da consentire, in condizioni di sicurezza, invasi parziali, può avere inizio l'esercizio sperimentale. Ai fini dell'autorizzazione, il gestore trasmette alla Direzione generale il programma degli invasi sperimentali in coerenza con il piano degli invasi dell'esercizio sperimentale facente parte del PFTE, corredato da una relazione, sottoscritta dal Direttore dei lavori e dall'Ingegnere responsabile, sullo stato delle opere, sulle condizioni di sicurezza del serbatoio e sull'esito dei controlli effettuati nel corso della costruzione. 2. Per gli interventi di ristrutturazione di dighe esistenti la Direzione generale può disporre l'esercizio sperimentale secondo le procedure di cui al presente articolo. 3. La Direzione generale, verificata la documentazione tecnica di cui al comma 1 ed acquisito il parere della Commissione di collaudo tecnico speciale di cui all', previa notifica al gestore del FCS e del DPC, autorizza l'inizio dell'esercizio sperimentale indicando eventuali raccomandazioni e prescrizioni ed informandone le componenti del Sistema nazionale della protezione civile territorialmente competenti e l'amministrazione concedente. 4. I successivi incrementi di quota di invaso previsti nel programma di cui al comma 1 sono oggetto di distinte autorizzazioni, da rilasciare sulla base del comportamento dell'opera sperimentato, previa acquisizione di parere della commissione di collaudo tecnico speciale di cui all'. Il raggiungimento della quota massima di regolazione può essere autorizzato per la prima volta solo ai fini del completamento della sperimentazione e del collaudo tecnico speciale. Detta quota massima deve essere mantenuta per un periodo coerente con quello indicato nel programma degli invasi sperimentali. Il collaudo deve essere conseguito nei sei mesi successivi al completamento degli invasi sperimentali, salvo concessione di proroga da parte della Direzione generale su motivata richiesta della Commissione di collaudo tecnico speciale di cui all'. 5. La Direzione generale, in caso di manifestazioni anomale rispetto alle previsioni progettuali relative all'impianto di ritenuta, o per gravi inadempienze del gestore alle disposizioni del presente regolamento, può revocare l'autorizzazione all'esercizio sperimentale o modificare la quota autorizzata, sentita la Commissione di collaudo tecnico speciale ed informando le componenti del Sistema nazionale della protezione civile territorialmente competenti, nonché l'amministrazione concedente. 6. Per le dighe a prevalente utilizzo per fini di laminazione il programma degli invasi sperimentali deve tenere conto del regime idrologico del bacino sotteso e delle portate degli scarichi.
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