Capo IV
Art. 23
Obblighi del gestore e Foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione
In vigore dal 20 lug 2024
Obblighi del gestore e Foglio di condizioni
per l'esercizio e la manutenzione
1. Il gestore è obbligato alla completa manutenzione dell'opera in ogni sua parte e dei relativi accessi.
2. Il FCEM definisce gli obblighi del gestore per il controllo e la manutenzione dell'impianto di ritenuta durante l'esercizio ordinario, nonché gli obblighi disposti in sede di collaudo tecnico speciale per il rispetto delle prescrizioni di cui al presente capo. Il FCEM riporta i contenuti del FCS ed è aggiornato dalla Direzione generale tenendo conto di ogni elemento, dato o fatto sopravvenuto in corso di esercizio.
3. Il FCEM è approvato dalla Direzione generale e notificato al gestore dopo l'approvazione degli atti di collaudo.
4. La Direzione generale autorizza l'esercizio ordinario dell'impianto di ritenuta a seguito dell'approvazione del collaudo tecnico speciale e della notifica al gestore del FCEM.
5. Il FCEM approvato dalla Direzione generale unitamente all'autorizzazione di cui al comma 4 sono trasmessi all'amministrazione concedente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
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