Capo III

Art. 19

Obblighi del gestore e Foglio di condizioni per l'esercizio sperimentale

In vigore dal 20 lug 2024
Obblighi del gestore e Foglio di condizioni per l'esercizio sperimentale 1. Il FCS articolato in sezioni, definisce gli obblighi del gestore e dell'Ingegnere responsabile per il controllo e la manutenzione dell'impianto di ritenuta durante l'esercizio sperimentale e, in particolare: a) gli adempimenti per accertare le condizioni di sicurezza e manutenzione dell'impianto di ritenuta e quelli da attuare in caso di malfunzionamento degli organi di scarico o della strumentazione di controllo e misura, o nel caso di anomalia delle misure o dei risultati delle ispezioni, nonché in caso di eventi sismici o di piena; b) le modalità della sorveglianza dell'impianto; c) il numero, il tipo e la localizzazione delle apparecchiature di controllo e misura, nonché il tipo e le frequenze delle misure delle opere e delle sponde costituenti l'impianto di ritenuta; d) i sistemi di segnalazione di pericolo, di illuminazione, di sicurezza degli accessi e di allarme antintrusione; e) il valore della massima portata contenuta in alveo a valle dello sbarramento; le mappe delle aree allagabili per l'apertura volontaria degli scarichi e tutte le informazioni necessarie per garantire la gestione degli scarichi stessi in sicurezza; f) l'obbligo di manutenzione delle apparecchiature e dispositivi di cui ai punti precedenti; g) l'obbligo di non superare, nel corso delle manovre degli organi di scarico connesse all'ordinario esercizio del serbatoio, il valore della massima portata di cui al punto e), tenendo conto anche della preesistenza di eventuali deflussi in alveo; tale obbligo non opera in relazione agli eventi che comportano le attivazioni delle fasi di allerta del DPC. 2. Il FCS contiene altresì: a) il programma degli invasi sperimentali in coerenza con il corrispondente piano facente parte del PFTE, dove è anche evidenziata la possibilità di utilizzazione dei volumi invasati e disponibili durante l'esercizio sperimentale, fissandone eventuali limiti; b) il piano di ubicazione dei «cartelli monitori» di cui all', comma 1, lettera e), che il gestore deve installare, prima dell'inizio degli invasi sperimentali, lungo gli alvei a valle degli sbarramenti e nei luoghi di accesso e per l'estensione dell'asta fluviale significativamente interessata dalla propagazione dell'onda di piena artificiale per apertura degli scarichi regolati; c) l'ubicazione, in prossimità dello sbarramento o comunque ove ritenuto necessario, dei dispositivi di segnalazione acustica che il gestore è tenuto ad installare; d) l'ubicazione, il tipo e le modalità di esercizio della strumentazione per il rilevamento delle misure idrologico-idrauliche che il gestore è tenuto ad eseguire e trasmettere alla Direzione generale e alle Regioni e Province autonome; e) gli estremi di approvazione del Progetto di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo n. 152 del 2006. 3. Il FCS e le successive revisioni delle relative sezioni, redatti sulla base delle informazioni fornite dal gestore, sono approvati dalla Direzione generale, comunicati e notificati al gestore e sono trasmessi all'amministrazione concedente prima dell'inizio degli invasi sperimentali.
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Obblighi del gestore e Foglio di condizioni per l'esercizio sperimentale (Art. 19 Regolamento recante la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse).) — Testo vigente | Portale Normativo