Titolo I›Capo I
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 20 lug 2024
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l', comma 3;
Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, recante «Misure urgenti in materia di dighe» e, in particolare, l', comma 1, che demanda ad apposito regolamento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione, l'esercizio e la dismissione delle dighe;
Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, recante «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie»;
Visto il regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, recante «Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche»;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante «Approvazione testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 89, 90 e 91;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti» e, in particolare, l', comma 4-bis che prevede che con il regolamento di cui all' del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalità con cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla vigilanza tecnica sulle operazioni di controllo eseguite dai concessionari e all'approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione e adduzione connesse agli sbarramenti di ritenuta di cui all', comma 1, del citato decreto-legge n. 507 del 1994, aventi specifiche caratteristiche;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità»;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» e, in particolare, l', commi 170, 171, 172, 173, 175;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» e, in particolare, l'articolo 43, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze» e, in particolare, l';
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, recante «Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, recante il «Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell' della legge 18 maggio 1989, n. 183» e, in particolare, l' relativo ai compiti del Servizio nazionale dighe;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2011, n. 72, «Regolamento di individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell', comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall' della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2011, n. 225, «Regolamento di individuazione dei termini non superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell', comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall' della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 186, concernente il «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2023;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 12 marzo 2008;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e il Capo del dipartimento della Protezione civile, 26 giugno 2014, recante «Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2014;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e il Capo del dipartimento della Protezione civile 17 gennaio 2018, recante «Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2018;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 ottobre 2019, n. 430, che attua l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP);
Viste la circolare del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806, recante «Disposizioni attuative e integrative in materia di dighe» e la circolare del Presidente del Consiglio dei ministri 7 aprile 1999, n. DSTN/2/7311 «Legge n. 584/1994. Competenze del Servizio Nazionale Dighe. Precisazioni»;
Vista la circolare del Ministro dei Lavori Pubblici 28 agosto 1986, n. 1125, «Modifiche ed integrazioni alle precedenti circolari 9 febbraio 1985, n. 1959 e 29 novembre 1985, n. 1391 concernenti sistemi d'allarme e segnalazioni di pericolo per le dighe di ritenuta di cui al regolamento approvato con D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363»;
Vista la direttiva del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 dell'11 marzo 2004;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante «Indirizzi operativi inerenti all'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe» pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 256 del 4 novembre 2014;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2014, recante «Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico» pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2014;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2021 recante, gli «Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 6 luglio 2021;
Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella riunione del 6 dicembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2024;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, inviata a norma dell', comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n. 14548 del 10 aprile 2024;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «altezza dello sbarramento»: la differenza tra la quota del piano di coronamento e quella del punto più depresso dei paramenti, escluso l'eventuale interrimento. Per le traverse prive di coronamento si fa riferimento alla quota del punto più elevato della struttura di ritenuta;
b) «alveo di valle»: lo spazio contenuto tra le sponde fisse o gli argini del corso d'acqua a valle dello sbarramento; nel caso di alvei a sponde incerte, di cui all'articolo 94 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, come individuato dall'Autorità idraulica competente;
c) «amministrazione concedente»: l'amministrazione competente al rilascio della concessione della derivazione di acqua pubblica di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
d) «autorità idraulica competente»: l'amministrazione preposta alla tutela dei corsi d'acqua, con compiti di polizia idraulica;
e) «cartelli monitori»: cartelli di tipo unificato figurativi e polilingue segnalanti il pericolo di piene artificiali, anche improvvise, per manovre degli organi di scarico;
f) «cassa in derivazione»: la cassa di espansione realizzata esternamente al corso d'acqua, senza sbarramento in alveo;
g) «cassa di espansione»: l'opera idraulica per l'accumulo temporaneo dei volumi di piena di un corso d'acqua;
h) «cassa in linea» o «cassa di valle»: la cassa di espansione realizzata tramite uno sbarramento in alveo;
i) «cassa mista»: la cassa di espansione costituita in parte in linea con sbarramento in alveo, in parte in derivazione;
l) «documento di protezione civile (DPC)»: il documento contenente le condizioni per l'attivazione delle «fasi di allerta» per le finalità di protezione civile nei bacini in cui siano presenti dighe, redatto ed approvato secondo quanto disposto dall'Autorità nazionale di protezione civile;
m) «esercizio limitato»: l'esercizio dell'impianto di ritenuta subordinato a vincoli o restrizioni sulla quota di invaso per motivi di ordine tecnico relativi a una riduzione del grado di sicurezza dell'opera;
n) «esercizio ordinario»: l'esercizio dell'impianto di ritenuta non subordinato a vincoli o restrizioni diversi da quelli derivanti dal collaudo tecnico speciale e dal disciplinare di concessione;
o) «esercizio sperimentale»: l'esercizio temporaneo dell'impianto di ritenuta ai fini del collaudo tecnico speciale;
p) «foglio di condizioni per l'esercizio sperimentale (FCS)»: il documento contenente gli obblighi per il controllo e la manutenzione dell'impianto di ritenuta nel corso dell'esercizio sperimentale;
q) «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione (FCEM)»: il documento contenente gli obblighi per il controllo e la manutenzione dell'impianto di ritenuta durante l'esercizio ordinario e l'esercizio limitato;
r) «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle opere di derivazione (FCEMD)»: il documento contenente gli obblighi per il controllo e la manutenzione delle opere di derivazione;
s) «Direzione generale»: la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e gli Uffici tecnici per le dighe da essa funzionalmente dipendenti;
t) «documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP)»: documento previsto dall', dell'allegato I.7 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
u) «gestore»: il titolare della concessione di derivazione d'acqua pubblica o il soggetto richiedente la concessione o, se soggetto diverso, il gestore dello sbarramento e/o delle opere di derivazione;
v) «impianto di ritenuta»: l'insieme dello sbarramento, delle opere complementari ed accessorie, dei pendii costituenti le sponde del serbatoio e dell'acqua invasata;
z) «impianti tecnologici»: impianti, a servizio degli sbarramenti, di cui all', comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 12 marzo 2008;
aa) «Ingegnere responsabile»: l'ingegnere responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto di ritenuta, ai sensi dell', comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
bb) «interventi di manutenzione»: lavori e opere previste dal Piano di manutenzione o altri interventi diversi da quelli di cui alla lettera ee) per assicurare regolare esercizio dell'impianto di ritenuta e delle opere di derivazione;
cc) «interventi di declassamento»: interventi di trasformazione dell'impianto di ritenuta che determinano il trasferimento delle competenze di vigilanza dallo Stato, alle Regioni o Province autonome o agli enti territoriali da esse delegati;
dd) «interventi di dismissione»: interventi per privare in via definitiva lo sbarramento della funzione di ritenuta idraulica, anche in occasione di eventi di piena estremi, garantendo la sicurezza del sito;
ee) «interventi di ristrutturazione»: lavori e opere di trasformazione, anche parziale, degli impianti di ritenuta, suddivisi in interventi di adeguamento, miglioramento, riparazione o interventi locali e declassamento, secondo la declaratoria recata dalle «Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)»;
ff) «invaso»: l'insieme delle sponde, compreso il fondo del serbatoio e dell'acqua invasata;
gg) «norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) (NTD)»: norme approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2014;
hh) «aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni (NTC)»: norme approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2018;
ii) «opere di derivazione e adduzione connesse agli sbarramenti di ritenuta»: l'insieme delle opere di presa, regolazione del flusso, trasporto, condotta e restituzione delle acque che traggono origine e sono direttamente alimentate da un invaso realizzato tramite uno sbarramento di ritenuta. Di seguito «Opere di derivazione»;
ll) «progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE)»: progetto di cui all'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
mm) «progetto esecutivo (PE)»: progetto previsto dall'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
nn) «Responsabile tecnico»: il tecnico responsabile dell'esercizio in sicurezza delle opere di derivazione;
oo) «sbarramento»: la struttura di ritenuta dell'acqua, costituita da una diga o da una traversa e dalle opere di scarico;
pp) «sponde del serbatoio»: il complesso dei pendii naturali o artificiali costituenti, insieme allo sbarramento, il serbatoio, nonché dei pendii a quota superiore a quella di massimo invaso, le cui condizioni di stabilità possano essere influenzate dall'invaso, ovvero possano influenzare la sicurezza o la funzionalità dell'invaso stesso;
qq) «volume di invaso»: la capacità del serbatoio compresa tra la quota più elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommità delle eventuali paratoie, e la quota del punto più depresso del paramento di monte, escluso l'eventuale interrimento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
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