Capo II
Art. 14
Direzione dei lavori
In vigore dal 20 lug 2024
1. Il Direttore dei lavori svolge le attività, i compiti e le funzioni di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 e può assumere le funzioni di Ingegnere responsabile nel caso di lavori di realizzazione di nuovi impianti di ritenuta per tutta la durata dei lavori.
2. Il gestore trasmette alla Direzione generale le relazioni tecniche mensili sull'andamento dei lavori redatte dal Direttore dei lavori, nonché sui risultati delle indagini e delle prove in sito e in laboratorio eseguite in corso d'opera.
3. Il gestore, al completamento dei lavori di costruzione dell'opera, trasmette alla Direzione generale e all'amministrazione concedente la documentazione di consistenza delle opere, allegando i disegni di consistenza e le valutazioni sull'accettabilità di prodotti, materiali e lavorazioni, sottoscritti dal Direttore dei lavori.
Storico versioni
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