Titolo II›Capo I
Art. 10
Disposizioni per la costruzione e le prove di qualificazione sui materiali
In vigore dal 20 lug 2024
Disposizioni per la costruzione e le prove
di qualificazione sui materiali
1. Con la verifica di ottemperanza e l'approvazione del PE, la Direzione generale stabilisce le prescrizioni relative alle modalità di esecuzione dell'opera, da inserire in una specifica ed autonoma sezione della parte tecnica del capitolato speciale di appalto o documento tecnico equivalente. Tali prescrizioni disciplinano tra l'altro:
a) accessi provvisori allo sbarramento e deviazione provvisoria del corso d'acqua, sentita l'Autorità idraulica competente e l'amministrazione concedente;
b) indagini e prove sui terreni e/o ammassi rocciosi di fondazione;
c) materiali da costruzione e relative prove preliminari, di accettazione e di controllo, ivi compreso il laboratorio di cantiere;
d) osservazioni e misure per il controllo delle opere nel corso dei lavori, ivi comprese le misure idrologiche.
Storico versioni
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