Titolo II›Capo I
Art. 8
Progetto esecutivo
In vigore dal 20 lug 2024
1. Il progetto esecutivo (PE) dell'impianto di ritenuta è sottoposto alla Direzione generale per gli adempimenti di cui all', comma 1, lettera b).
2. Il PE è redatto ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e comprende i documenti tecnici ivi previsti.
3. Il PE è corredato dalle autorizzazioni, nulla osta o pareri necessari alla realizzazione delle opere, ivi comprese le autorizzazioni per la coltivazione delle cave di prestito dei materiali.
4. Trascorsi dieci anni dalla verifica d'ottemperanza di cui all', comma 1, lettera b) senza che siano state avviate le procedure di affidamento dei lavori, l'approvazione tecnica decade, fatta salva la concessione, su istanza del gestore, di specifiche proroghe da parte della Direzione generale.
5. In caso di sopravvenute modifiche della normativa tecnica (NTD e/o NTC) prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, ove non diversamente specificato, il gestore procede all'adeguamento del progetto.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2024-05-14;94#art-8